[1]Denuncia

[2]1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente. 3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato l'Accordo. Fatto a Wellington il diciassette maggio duemilaundici, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-10-17;157~accordo-art13 · fonte del testo