[1]Pubblicazione delle decisioni

[2]Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto sui media pubblici.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art80 · fonte del testo