[1]Transazione

[2]Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che e' convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non puo' essere revocato o limitato mediante transazione.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art79 · fonte del testo