[1]Facolta' di ordinare la comunicazione di informazioni

[2]1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale puo' ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente:

  • a)dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
  • b)dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonche' del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
  • c)dell'identita' di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.

[3]2. Il tribunale puo', conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che:

  • a)siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;
  • b)siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' controverse; o
  • c)siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi, di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art67 · fonte del testo