[1]Comitato del bilancio

[2]1. Il comitato del bilancio e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente.

[3]2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

[4]3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri contraenti. Per l'adozione del bilancio e' tuttavia richiesta la maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri contraenti.

[5]4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.

[6]5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art13 · fonte del testo