[1]Comitato amministrativo

[2]1. Il comitato amministrativo e' composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea e' rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualita' di osservatore.

[3]2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

[4]3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente accordo o dello statuto.

[5]4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento interno.

[6]5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art12 · fonte del testo