[1]Presidente del tribunale di primo grado

[2]1. Il presidente del tribunale di primo grado e' eletto da tutti i giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito, per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale di primo grado e' rinnovabile due volte.

[3]2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della divisione centrale.

[4]3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attivita' giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.

[5]4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al presidente del tribunale di primo grado.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art14 · fonte del testo