[1]Collegi

[2]1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio e' designato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

[3]2. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono.

[4]3. Un giudice permanente per ogni divisione puo' essere designato al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento di procedura.

[5]4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice esercita tutte le funzioni di un collegio.

[6]5. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art19 · fonte del testo