[1]Collegi

[2]1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

[3]2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche' la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta plenaria.

[4]3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo compongono.

[5]4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art21 · fonte del testo