[1]Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale

[2]1. La richiesta di uno o piu' Stati membri contraenti di costituire una divisione locale o regionale e' indirizzata al presidente del comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o regionale.

[3]2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la divisione in questione e tale decisione e' accessibile al pubblico.

[4]3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la divisione cessera' di esistere.

[5]4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale e' sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti dinanzi a detta divisione locale o regionale, cosi' come l'ufficio periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono trasferiti alla divisione centrale.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art18 · fonte del testo