ARTICOLO VII Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;148~accordo-artvii · fonte del testo