[1]1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie od altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei confine previsti dalla presente Convenzione.

[2]2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art7 · fonte del testo