[1]1. II confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.

[2]2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.

[3]3. L'andamento della linea di confine si puo' far coincidere alle variazioni dei corsi d'acqua solo se legarti contraenti concludono un Accordo ad hoc.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art3 · fonte del testo