(1) Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti di qualsiasi genere su una striscia larga cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione non si applica:

  • a)alle opere adibite al transito pubblico, alle operazioni di frontiera ed alla sorveglianza del confine;
  • b)alle opere di regolazione e sistemazione delle acque;
  • c)alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici, acquedotti, metanodotti, oleodotti) nei tratti in cui esse attraversano in linea retta la striscia di un metro di cui all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo compreso tra 45° e 135°. (2) In casi particolari gli Stati contraenti possono concordare eccezioni alla norma del precedente comma (1), prima frase, se cio' non pregiudica la visibilita' dei termini e l'individuabilita' dell'andamento del confine.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art17 · fonte del testo