[1]1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre ed ad eseguire e questo scopo i' seguenti lavori come disposto dalla presente Convenzione:

  • a)verifica della posizione dei termini di confine, ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti, demarcazione integrativa;
  • b)misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessita';
  • c)aggiornamento della documentazione di confine;
  • d)adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine;
  • e)adozione del sistema di riferimento geodetico europeo ( ETRS89) per le coordinate dei termini di confine allo scopo di ottenere dati omogenei per le due Parti contraenti.

[2]2. Il ripristino del termine triconfinale italo-sloveno-austriaco sara'.effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art4 · fonte del testo