[1]Richieste di assistenza

[2]1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita' delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti: per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio cooperazione internazionale di Polizia; per la Repubblica d'Austria: la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno. 3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorita': per la Repubblica italiana: le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine; per la Repubblica d'Austria: le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo. Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorita' interessate.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art7 · fonte del testo