[1]Responsabilita'

[2]1. Quando nell'applicazione del presente Accordo gli agenti di una Parte operano nel territorio dell'altra Parte, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto della Parte nel cui territorio operano. 2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma 1, provvede a risarcire tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Le modalita' applicative per le disposizioni del presente articolo saranno definite dalle autorita' competenti delle Parti attraverso appositi protocolli esecutivi.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art24 · fonte del testo