[1]Responsabilita'

[2]1. Se durante l'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo gli agenti di una Parte provocano danni sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima risponde nei confronti di terzi danneggiati alle stesse condizioni e nella stessa misura come se il danno fosse stato provocato dai suoi agenti competenti per territorio e per materia. 2. La Parte che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto, ne ottiene il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento non sia avvenuto su sua richiesta. In caso di danni nei confronti delle Parti, queste ultime rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti non abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art35 · fonte del testo