[1]DEI DANNI

[2]1. 11 risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' previste nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.

Testo vigente dal 25 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;72~accordo-art5 · fonte del testo