[1]dei dati personali

[2]1. Quando dati personali vengono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello che risulta dall'attuazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo che costituisce parte integrante dello stesso.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art17 · fonte del testo