[1]informazioni

[2]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni su transazioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi che potrebbero implicare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a qualsiasi altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, qualora possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art10 · fonte del testo