films in coproduzione debbono essere girati nel territorio di uno dei due Paesi coproduttori ad eccezione di alcune esigenze di scenografie esterne. Le riprese in interni debbono essere realizzate preferibilmente nel Paese del coproduttore di maggioranza. Ogni films in coproduzione deve avere un negativo, nonche' un controtipo, oppure un internegativo, od un interpositivo. Ciascun coproduttore e' proprietario di uno degli elementi di stampa enumerati sopra. Lo sviluppo del negativo deve essere effettuato preferibilmente nei laboratori del Paese dove si svolgono le riprese. La stampa delle copie dei films in coproduzione destinati alla gestione nazionale, nonche' i relativi lavori di laboratorio possono essere realizzati nell'uno o nell'altro Paese coproduttore, proporzionalmente ai contributi di coproduzione dibattuti e stabiliti di comune accordo in ciascun Accordo di coproduzione conformemente con la legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;208~accordo-art6 · fonte del testo