[1]I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

[2]1. Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nei due Paesi contraenti. 2. Ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato. 3. Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori. 4. Preferibilmente, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sara' effettuato negli studi e nei laboratori dei Paesi contraenti, cosi' come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stessa Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritaria saranno realizzate in un laboratorio di questo Paese. 5. L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nei termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art10 · fonte del testo