titoli di testa, gli annunci di films ed il materiale pubblicitario dei films realizzati nell'ambito del presente Accordo debbono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Tunisia. Salvo disposizioni diverse convenute di comune accordo, la presentazione di films in coproduzione nelle manifestazioni e fes- tivals internazionali spetta al Paese cui appartiene il produttore di maggioranza, oppure, nel caso di films con parita' di partecipazione, al Paese di cui il regista e' cittadino.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;208~accordo-art12 · fonte del testo