di altre norme

  • 1)Qualora una questione sia regolamentata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale cui aderiscono entrambi gli Stati Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, il presente Accordo non vieta ad uno dei due Stati Contraenti o ad una delle sue persone fisiche o giuridiche che abbia effettuato investimenti sul territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente di beneficiare di norme piu' favorevoli al suo caso.
  • 2)Qualora il trattamento previsto da uno Stato Contraente nei confronti degli investitori di un altro Stato Contraente, in conformita' con le sue leggi, i suoi regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici, fosse piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art12 · fonte del testo