per danni o perdite

  • 1)Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti dovessero subire perdite per causa di guerra o altri conflitti armati o di uno stato di emergenza nazionale o di altri fatti analoghi nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un indennizzo giusto ed equo per la perdita subita. I pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivi ritardi.
  • 2)Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguardo le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, di un trattamento analogo a quello riservato ai cittadini dello Stato Contraente o, in tutti i casi non meno favorevole del trattamento riservato agli investitori di un Paese terzo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art4 · fonte del testo