e protezione degli investimenti

  • 1)Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad effettuare investimenti sul suo territorio e sulle sue zone marittime, ed autorizzera' questi investimenti nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi.
  • 2)Ciascuno Stato Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e le sue zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
  • 3)In caso di necessita' gli Stati Contraenti si consulteranno regolarmente tra di loro riguardo alla possibilita' di investire nei territori e nelle zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia per determinare i settori in cui gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art2 · fonte del testo