[1]Articolo (3)

[2]Ciascuna Parte incoraggera' la cooperazione reciproca tra le istituzioni, le associazioni ed i centri culturali dei rispettivi paesi. A dette istituzioni verra' garantito il trattamento piu' favorevole al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art3 · fonte del testo