[1]1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti Contraenti.

[2]2. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese elevate o insolite, le Amministrazioni doganali si accordano per stabilire i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art14 · fonte del testo