[1]Costi

[2]1. Le Parti rinunceranno al rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per i costi relativi a esperti, testimoni, traduttori ed interpreti non dipendenti delle Autorita' doganali delle Parti. 2. Nei casi in cui, per dar seguito ad una richiesta, e' necessario incorrere in spese eccezionali e straordinarie, le Autorita' doganali si consulteranno per stabilire i termini e le condizioni secondo cui la richiesta sara' eseguita, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art19 · fonte del testo