1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni doganali rinunciano a tutte le richieste di rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo. 2. Le spese e le indennita' versate agli esperti e ai testimoni, nonche' i costi per gli interpreti e i traduttori, qualora non siano funzionari dello Stato, sono presi in carico dall'Amministrazione richiedente. 3. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese di natura elevata o straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art20 · fonte del testo