Parti riconoscono l'importanza di promuovere la costituzione di imprese miste di commercio estero, che contribuiscano ad incrementare l'interscambio bilaterale. Pertanto, con l'obiettivo di avviare progetti comuni, esse si impegnano, attraverso il meccanismo di consultazione di cui all'Articolo 10, a scambiarsi esperienze sui rispettivi programmi promozionali e sul funzionamento dei consorzi di esportazione che operano in Italia.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art12 · fonte del testo