I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attivita' professionale rimunerata o meno. Al momento del loro insediamento, essi assumono lo impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte decide.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art4 · fonte del testo