I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1958
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art7 · fonte del testo
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