DI STATISTICHE LE AUTORITA' AEREONAUTICUE DI UNA PARTE CONTRAENTE FORNIRANNO ALLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SU RICHIESTA, STATISTICHE PERIODICHE OD ALTRE ANALOGHE INPORMAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO EFFETTUATO SUI SERVIZI CONCORDATI DALLE RISPETTIVE LINEE AEREE DESIGNATE, DA E VERSO IL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;202~accordo-art13 · fonte del testo