DI INFORMAZIONI OPERATIVE 1. LA LINEA AEREA DESIGNATA DI UNA PARTE CONTRAENTE SOTTOPORRA' ALL'APPROVAZIONE DELLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE GLI ORARI DEI VOLI NONCHE' LE INFORMAZIONI RELATIVE AL TIPO DI AEROMOBILE DA IMPIEGARE, ALMENO 60 GIORNI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI ORARI ESTIVO ED INVERNALE.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;202~accordo-art10 · fonte del testo