[1]Scopo e revoca dei privilegi e delle immunita' previste dagli articoli 6, 9 e 10

[2]1. I privilegi e le immunita' previsti da questo Protocollo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la liberta' di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle persone in questione. 2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il dovere, di revocare l'immunita' dei giudici, del Cancelliere e del personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale immunita' ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli stessi diritti e obblighi per cio' che concerne i membri del Comitato consultivo.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art13 · fonte del testo