• 1)I privilegi e le immunita' previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali agli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti o agli esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concessi.
  • 2)Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ha il dovere di sopprimere l'immunita' qualora reputi che essa intralci l'azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Organizzazione. Il Consiglio d'amministrazione puo', per le medesime ragioni, sopprimere una delle immunita' concesse al Presidente.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art19 · fonte del testo