[1]Immunita' e privilegi del personale

[2]1. Il personale e' immune dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunita' continua ad essere accordata anche dopo il termine del rapporto di impiego con il Tribunale. 2. Il personale: a. e' soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale; b. e' esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli stipendi e gli emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti; c. e' esente, dalla data in cui il personale e' soggetto al sistema di previdenza sociale e sanitario stabilito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali. 3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere i privilegi di cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art10 · fonte del testo