[1]Articolo IV

[2]Le Parti favoriranno la cooperazione fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi con:

  • a)visite reciproche di scienziati e di ricercatori, per studio, documentazione, scambio di esperienze, conferenze e relazioni;
  • b)scambio di libri, pubblicazioni e altro materiale di informazione e documentazione scientifica e tecnica;
  • c)stipulazione di accordi o intese specifiche di mutua collaborazione.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artiv · fonte del testo