[1]Articolo III

[2]Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti fra le Universita' ed altri istituti d'insegnamento superiore e appoggeranno, nei limiti del possibile, l'organizzazione e lo sviluppo di:

  • a)scambio di professori, studiosi, scienziati, conferenzieri, specialisti e ricercatori;
  • b)corsi di vacanze destinati a studenti e professori;
  • c)visite di studio, individuali o in gruppo.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artiii · fonte del testo