[1]Articolo X

[2]Le competenti autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare le norme della presente Convenzione e corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artx · fonte del testo