[1]Articolo IX

[2]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[3]1. Le parti possono stipulare protocolli aggiuntivi in aree specifiche di cooperazione nelle tematiche della difesa che coinvolgono agenzie militari e civili, come richiesto dal presente Accordo. 2. Personale debitamente autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Cile dovra' controllare, sviluppare e attuare programmi di sviluppo che permettono l'esecuzione del presente Accordo o dai protocolli aggiuntivi, sulla base di interesse reciproco, in stretta collaborazione e coordinamento con i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi, nelle materie di sua competenza. 3. Il presente Accordo puo' essere modificato o rivisto di comune accordo tra le parti, attraverso lo scambio di lettere, attraverso i canali diplomatici. 4. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo X.

Testo vigente dal 18 dicembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;200~accordo-artix · fonte del testo