due Parti contraenti, allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e societa' concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art6 · fonte del testo