fine di facilitare la cooperazione fra i due paesi, le Parti favoriranno la costituzione e la gestione di imprese di entrambi i Paesi concedendo loro condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese del loro Paese, in particolare per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, il rilascio di visti e di permessi di soggiorno, nonche' i viaggi di lavoro, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti in ciascun paese.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;168~accordo-art7 · fonte del testo