cooperazione prevista dal presente Accordo verra' realizzata, alle normali condizioni commerciali, sulla base di accordi e contratti che potranno essere stipulati fra le imprese e le societa' dei due Paesi. A tal fine, le due Parti si impegnano a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilita' di cooperazione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art4 · fonte del testo