A. Ciascuna Parte Contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni in merito alla interpretazione, applicazione o emendamento del presente Accordo. Tali consultazioni dovranno avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui l'altra Parte Contraente riceve la richiesta. B. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti la Tabella delle Rotte entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente Accordo. C. Le modifiche alla Tabella delle Rotte entreranno in vigore a seguito di approvazione secondo quanto previsto dalle leggi e procedure nazionali di ciascuna Parte Contraente al momento dello scambio delle note diplomatiche.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art11 · fonte del testo