[1]Articolo XII

[2]Ciascuno degli Stati Contraenti puo' chiedere in qualsiasi momento le consultazioni allo scopo di esaminare modifiche al presente Accordo o alle rotte. Lo stesso dicasi per l'esame dell'interpretazione e applicazione dell'Accordo se, a giudizio di uno degli Stati Contraenti, lo scambio di opinioni previsto dall'articolo XI del presente Accordo non abbia dato risultati. Le consultazioni dovranno avere inizio entro i sessanta giorni a partire dal ricevimento della domanda.

Testo vigente dal 5 gennaio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1167~artxii · fonte del testo