PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE 1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge. 2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art25 · fonte del testo