DI APPLICAZIONE 1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del presente Trattato dall'autorita' giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo. 2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art20 · fonte del testo